Esseoesse

Statuto

statuto

Costituzione

E’ costituita con sede in Cuneo, Via Santa Maria n. 2, l’associazione denominata esseoesse.net organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di seguito detta Associazione che dà continuità all’attività della Thees ONLUS nata nell’anno 1998 con atto costitutivo del 12 ottobre 1998 e di cui mantiene il n. di Codice Fiscale 02661680047.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale secondo i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
L’Associazione ha durata illimitata.

Attività

1. L’associazione svolge le seguenti attività:

  • sensibilizzazione, educazione e formazione ai linguaggi delle arti in un’ottica di crescita e ricerca espressiva, personale e sociale;
  • promozione dell’arte, della cultura e della solidarietà sociale, tutela dell’ambiente, dei diritti civili, del benessere e promozione della salute nella comunità principalmente con la diffusione di una cultura di responsabilizzazione e protagonismo del singolo e della collettività attraverso la comunicazione diretta e non mediata che le arti performative sono in grado di veicolare e la comunicazione visiva;
  • valorizzazione e promozione delle attività artistiche che favoriscono l’espressione e l’inserimento sociale di soggetti svantaggiati;
  • comunicazione e pubblicizzazione di tutte le attività attuate nell’ambito dell’associazione e svolte in sinergia con enti pubblici e privati, altre organizzazioni, associazioni, ecc.
  • diffusione e comunicazione delle buone pratiche artistiche, sociali, ambientali e sanitarie incontrate e condivise negli ambiti d’intervento dell’associazione;
  • valorizzazione e promozione di prassi artistiche, di matrice contemporanea, tese alla ricerca della consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante in un’ottica d’interconnessione collettiva e d’interdipendenza;
  • collaborazione con associazioni e altri enti per fare rete tra realtà artistico-culturali con finalità sociali, ambientali, di impegno civile, per la promozione e la tutela del benessere e della salute di comunità, anche con obiettivi di cooperazione a livello nazionale e internazionale;
  • sostegno, appoggio e collaborazione con associazioni e/o enti, istituti ecc. che operino con finalità analoghe;
  • sensibilizzazione e comunicazione in merito a tematiche artistiche, culturali, storiche, sociali, sanitarie e ambientali;
  • promozione e svolgimento di attività di studio e di ricerca inerenti gli ambiti d’intervento dell’associazione;
  • raccolta fondi, beni e donazioni finalizzati alla realizzazione di progetti socialmente utili;
  • esercizio di circoli, ritrovi e attività affini senza scopo di lucro con la precisa finalità di favorire la convivialità, la socializzazione, la comunicazione e lo scambio di opinioni tra cittadini;
  • produzione, pubblicazione, distribuzione, anche mediante il web, e archiviazione di materiale documentario, storico e di ricerca;
  • organizzazione e promozione di eventi, manifestazioni, festival, convegni, conferenze e seminari di studio e formazione;
  • stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;
  • ogni altra attività, iniziativa od intervento volti al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

2. L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate; potrà invece svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Soci

  1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato, visto anche quanto statuito dal successivo art.13.
  2. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
  3. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
    1. dimissioni volontarie;
    2. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
    3. morte;
    4. indegnità deliberata dal comitato. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
  4. I soci svolgono anche attività a carattere volontario.

Diritti e obblighi dei soci

  1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
  2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea.
  3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
  4. La partecipazione alla vita associativa deve essere effettiva e continuativa, ovvero non temporanea.

Organi

  1. Sono organi dell’associazione:
    1. l’assemblea;
    2. il consiglio direttivo;
    3. il presidente e il vice-presidente.

Assemblea

  1. L’assemblea è costituita da tutti i soci.
  2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
  5. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
  6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 4 deleghe fatte per iscritto.
  7. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
  8. L’assemblea ha i seguenti compiti:
    1. eleggere il presidente;
    2. eleggere i membri del consiglio direttivo;
    3. fissare la quota di cui all’art.13;
    4. approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
    5. approvare il bilancio preventivo;
    6. approvare il bilancio consuntivo;
    7. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
    8. stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da 3 a 9 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
  2. Il consiglio direttivo si riunisce all’occorrenza, secondo l’intensità del programma di attività.
  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
  5. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
  6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
  7. eleggere il vice-presidente;
    1. nominare il segretario;
    2. fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, che dovranno essere approvate dall’assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
    3. sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    4. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzando ne la spesa;
    5. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
    6. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    7. nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione;
    8. determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
    9. determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
    10. richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto sociale.

Presidente e vice-presidente

  1. Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del comitato, è eletto dall’assemblea a maggioranza semplice.
  2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6, comma 4 .
  3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
  4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

Segretario

  1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
    1. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
    2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
    3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
    4. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
    5. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
    6. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Collegio arbitrale

  1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
  2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
  3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Cuneo, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Risorse economiche

  1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    1. quote associative;
    2. contributi dei soci;
    3. contributi dei privati;
    4. contributi di enti pubblici e privati;
    5. contributi dello Stato e di istituzioni pubbliche;
    6. contributi di organismi internazionali;
    7. donazioni e lasciti testamentari;
    8. introiti derivanti da convenzioni;
    9. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
  2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal comitato.
  3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato.

Quota sociale

  1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
  2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Bilancio o rendiconto

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare e deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell’associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Impiego degli utili

L’associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Devoluzione del patrimonio

L’associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Denominazione dell’associazione

L’associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ”ONLUS”.

Modifiche allo statuto

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Cuneo, lì 21 luglio 2009

~ Fine Articolo e Inizio Conversazione ~

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